Il degrado delle coperture in cemento-amianto

 

slide 1

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In una situazione con le caratteristiche illustrate nella  (slide 1), il proprietario del tetto in cemento/amianto può essere chiamato a rispondere all’Organo di Vigilanza (AUSL, Arpa), che è stato attivato da una o più segnalazioni (inquilini, vicini) o, semplicemente, svolge il suo compito di controllo del territorio.

slide 2

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Al proprietario verrà richiesto di stabilire la presenza/assenza di amianto nel manufatto, con l’analisi di uno o più Campioni in Massa (slide 2). Quando l’analisi certifica l’assenza di amianto, “il caso è chiuso”.

Se invece viene rilevata la presenza di amianto, al proprietario verrà richiesto di   eseguire la valutazione del Degrado delle coperture in cemento-amianto, che consiste nell’analisi di  alcuni parametri i quali, sommati con criterio di punteggio, concorrono a dare un’indicazione sul da farsi:

AZIONI CONSEGUENTI AL GIUDIZIO ESPRESSO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA COPERTURA E AL CONTESTO IN CUI E’ UBICATA

Somma     Giudizio dello stato di conservazione della copertura*

5 – 10                                          Discreto

Azioni conseguenti
Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre.

11 -20                                         Scadente

Azioni conseguenti
Valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica** da effettuarsi entro 3 anni.
Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno.

21- 27                                        Pessimo

Azioni conseguenti

Prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza.

Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo.
In questi casi si propone di fare ricorso all’Ordinanza emessa dall’Autorità.

* Si tenga conto del giudizio del “lato peggiore” (nord, sud,..) della copertura in questione.
** Quando l’intervento di bonifica prevede la rimozione del materiale, la ditta
esecutrice deve presentare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 277/91, il piano
di lavoro alla A.U.S.L. , competente per territorio, che rilascerà l’immediata autorizzazione all’intervento.

 

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